Menu principale:
C.I.P. n. 8 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
PSICOLOGIA, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
IL 2010 NON È LONTANO
Gianmichele Bonarota
Psicologo del lavoro
La normativa sulla Sicurezza sul posto di lavoro scorre velocemente e dal Decreto Legislativo n. 81/08 siamo passati al Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 nonché alla direttiva 2009/104/ del Parlamento Europeo e del Consiglio UE del 16 settembre 2009 che sarà recepita a giorni anche dal nostro ordinamento.
La velocità per regolamentare e conformare sempre più il settore evidenzia la necessità di operare secondo gli accordi di Lisbona ed di arrivare alla riduzione, soprattutto nell’ambito dell’edilizia, delle morti sul lavoro.
Su tale scia si pone il monito continuo dell’On. Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e soprattutto la sensibilizzazione dei grandi canali di comunicazione.
E di grande importanza soffermarsi sull'ultimo decreto legislativo, il n. 106/09 e in modo particolare sull’art. 28 relativo alla valutazione dei rischi comma 1 bis che tratta "Rischi stress lavoro correlato"
1-bis la valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata rispetto alle indicazioni di cui all’art. 6, comma 8. lettera quater e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1 agosto 2010.
Il suddetto articolo, che fa riferimento alla normativa precedente n. 626/94, ripreso dall’art. 28 del 81/2008 e in vigore dal 16 maggio 2009, contrasta con l’accordo europeo emanato l'8 ottobre 2004. Ciò ha comportato l'emanazione di una sentenza del Consiglio d’Europa e la messa in mora dell’Italia per le sue inadempienze applicative.
Per rendere più fruibile la comprensione ai non addetti ai lavori basta solo mettere in evidenza che nonostante siano trascorsi cinque anni le diatribe sussistono ancora oggi e le competenze relative alla figura professionale di Psicologo del Lavoro continuano ad essere disattese.
Le ragioni di tutto ciò possono essere ricondotte ad una mancanza di Cultura sociale e di sensibilità al concetto di Prevenzione e Sicurezza nel mondo del lavoro.
Perdura la tendenza a ragionare solo in termini di "fato" o incidenti casuali e ad operare solo " a disastro avvenuto".
Persistono interessi e relative forze che operano in tal senso, collegati alla Formazione che viene gestita quasi in toto da ingegneri e tecnici di settore e operatori che si improvvisano esperti delle Risorse Umane.
Pochissimi sono gli Psicologi che, acquisendo attraverso continui aggiornamenti e formazione competenze e capacità indispensabili e necessarie, riescono a gestire tutto il sistema delle motivazioni al lavoro, gli aspetti ergonomici, la comunicazione ed il lavoro di gruppo nonché l’area specifica dello stress e dei fenomeni di mobbing, del malessere lavorativo ed organizzativo e non ultimo una stretta correlazione, attualmente di sola competenza sanitaria, relativa al fenomeno delle tossicodipendenze ed dell’alcoolismo.
Inoltre altri settori potrebbero e anzi dovrebbero essere affrontati anche con lo Psicologo, ad esempio tutta la progettazione delle varie figure della sicurezza che passano attraverso il percorso dell’apprendimento, in particolare degli adulti professionalizzati, secondo le indicazioni europee "lungo tutto l’arco della vita professionale".
A tal fine invito a leggere l’allegato al D.Legs. 81/2008, Allegato XIV in riferimento ai contenuti minimi di operatori della sicurezza che nel modulo metodologico/organizzativo dovrebbero acquisire:
Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla soluzione dei problemi e alla cooperazione;
Teorie e gestione dei gruppi e la leadership.
Questi elementi incidono sulla sindrome del Burnout, la soddisfazione lavorativa, la motivazione, ed anche sul fenomeno delle discriminanze cui all’art. 1 per generi relativamente alle molestie sessuali, religiose ed etniche, quindi alla concetto di Giustizia organizzativa, al benessere psicologico, alle prestazioni lavorative, insomma alla Sicurezza.
Collegato al concetto della formazione permanente e continua è lo strumento, previsto e mai sperimentato del "Libretto Formativo del cittadino" cui all’art. 2 comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo, 10 settembre 2003 , n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni.
Un' altra buona intenzione che rimane tale.
Una notizia positiva giunge invece dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 106/2009 con la creazione della figura professionale del "Formatore per la salute e la sicurezza" affidata alla Commissione Consultiva con il compito di "elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento".
Il problema vero saranno i tempi e le "spinte" delle varie lobbies d' interessi.
In questo quadro, in veloce divenire, nel meccanismo giuridico funzionale, anche se ferragginoso ed articolato, brilla l’assenza delle iniziative della comunità degli Psicologi nelle sue rappresentanze nazionali e locali.
Vorrei sottolineare che l’argomento della Sicurezza non può e non deve essere delegato all’Ordine professionale ma deve essere patrimonio delle associazioni culturali, di gruppi professionali o di volontariato "sul territorio" ed in collaborazione con i vari organi paritetici locali presso le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Occorre sperimentare ed attuare presso gli istituti di secondo grado ( Licei, Istituti tecnici, ecc.) percorsi di conoscenza e sensibilizzazione alla Prevenzione e Sicurezza del Mondo del Lavoro.
Il 2010 non è lontano. Dobbiamo operare affinché non si perda quest’ulteriore occasione.