Adeguamento dei trattori agricoli o forestali per la protezione dal rischio da ribaltamento - Conosco Imparo Prevengo

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Adeguamento dei trattori agricoli o forestali per la protezione dal rischio da ribaltamento

Archivio > Agosto 2007 > Sicurezza nei luoghi di lavoro

C.I.P. n. 2 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ADEGUAMENTO DEI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI PER LA PROTEZIONE DAL RISCHIO DA RIBALTAMENTO
Vincenzo Laurendi
(Referente dell’VIII Unità Funzionale Tecnologie di sicurezza dell’ISPESL)

L’entità del rischio infortunistico in agricoltura, espresso come numero assoluto di eventi per anno, ha avuto, nell’arco di tempo che va dagli anni 50 fino alla fine degli anni 80, un trend tendenzialmente positivo passando da 50/60.000 casi a oltre 200.000.
Dall’inizio degli anni novanta fino ad oggi si è assistito invece ad una decisa inversione di tendenza con un andamento degli infortuni sul lavoro nel settore agricolo significativamente decrescente. Attualmente si contano ogni anno circa 70.000 eventi infortunistici (vedi Fig. 1). Analogo andamento si riscontra per quanto riguarda il numero degli infortuni mortali registrati (vedi Fig. 2).


Fig. 1. Andamento degli infortuni in agricoltura  (Fonte: INAIL).




Fig. 2. Andamento degli infortuni mortali in agricoltura (Fonte: INAIL).


È importante evidenziare che la forte diminuzione osservata è probabilmente da attribuire alla estromissione dall’assicurazione obbligatoria, dal 1° giugno 1993, dei lavoratori autonomi per i quali l'attività agricola non sia prevalente (in base alla legge n. 243 del 19 luglio 1993). Il provvedimento di cui sopra ha di fatto determinato il mancato conteggio da parte dell’INAIL di una consistente quota di infortuni.
Se analizziamo gli infortuni in relazione all’agente materiale, emerge che la voce “macchine” è quella maggiormente rappresentata soprattutto se si considerano gli infortuni mortali e quelli che determinano invalidità permanenti.
In riferimento all’agente materiale di infortunio, le “macchine”, rappresentano il 16% degli infortuni sul totale del settore; fra le macchine, quelle motrici determinano il 60% circa degli eventi infortunistici; il trattore, tra le motrici, è la macchina maggiormente coinvolta con il 99% dei casi. In relazione al numero totale degli infortuni verificatesi, il trattore è responsabile del 10% degli infortuni totali e del 35% di quelli mortali (1/3 per trauma cranico) collocandosi, nella lista delle frequenze INAIL per il settore agricoltura, come seconda causa di infortuni, immediatamente dopo la voce “terreno”.



Fig. 3.  Macchine quale agente materiale di infortuni in agricoltura


IL RISCHIO DI RIBALTAMENTO NEI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI

I dati infortunistici sopra riportati mettono in risalto l’importanza del trattore agricolo o forestale quale agente materiale di infortunio.
Allo stato delle conoscenze attuali i principali sistemi di prevenzione per il pericolo di ribaltamento utilizzati nei trattori agricoli o forestali possono essere ricondotti essenzialmente a dispositivi di prevenzione di tipo passivo, ossia interventi finalizzati ad evitare o comunque a ridurre la possibilità che il verificarsi di un evento pericoloso comporti conseguenze per l'incolumità del lavoratore:
1. dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, ossia una struttura installata direttamente sul trattore, avente essenzialmente lo scopo di evitare o limitare i rischi per il conducente in caso di capovolgimento del trattore durante una utilizzazione normale;
2. dispositivo che trattiene l'operatore al posto di guida indipendentemente dalle condizioni operative del trattore (cintura di sicurezza).
I sistemi di protezione passiva per i conducenti dei trattori si basano sul principio di trattenere l’operatore all’interno di un “volume di sicurezza” o “zona libera”. In caso di ribaltamento, infatti, il rischio per l'operatore di restare schiacciato tra le parti costituenti il trattore ed il suolo può essere ragionevolmente escluso se egli resta sul sedile o, comunque, entro il volume costituito dalla struttura di protezione.


Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore

In Italia, l’obbligo del montaggio del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore è stato reso obbligatorio in momenti diversi a seconda della tipologia di trattore.
I primi interventi del legislatore che richiamano la necessità di proteggere il conducente del trattore attraverso l’installazione di telai di protezione risalgono al 1973 allorquando furono emanate le circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 201 del 26.01.73 e n. 209 del 29.09.73. Con tali circolari, il Ministero del Lavoro richiamava l’obbligo di installazione dei telai di protezione ai trattori di nuova immissione sul mercato alla data dell’1 gennaio 1974 che presentavano le seguenti caratteristiche costruttive: trattori a due assi; montati su ruote; con carreggiata minima superiore a 1.000 millimetri (carreggiata minima misurata al centro dei pneumatici); peso superiore ad 800 chilogrammi in ordine di marcia. Erano pertanto esclusi dal campo di applicazione i trattori cingolati e i cosiddetti trattori a carreggiata stretta.
Le prescrizioni dettate dalle suddette circolari erano dirette a regolamentare, ai fini della prevenzione, i trattori in produzione ed immatricolati dopo il 1° gennaio 1974, mentre ne erano temporaneamente esclusi quelli immatricolati anteriormente a tale data per i quali, in considerazione della grande varietà di modelli in uso e delle gravi difficoltà di adeguamento tecnico immediato alle prescrizioni stesse, si faceva riserva di ulteriori istruzioni. Tali istruzioni furono fornite molto più tardi con la circolare del MLPS n. 49 del 19.05.81. Con la suddetta circolare furono fornite prescrizioni tecniche che si applicavano a tutti i trattori agricoli a ruote con esclusione di quelli rientranti nella disciplina prevista dalla legge dell'8 agosto 1977, n. 572, concernente il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie in materia di omologazione di trattori agricoli o forestali.
Pertanto anche i trattori a ruote immatricolati prima del 1° gennaio 1974 dovevano essere muniti di struttura di protezione in caso di ribaltamento.
Negli anni che seguirono il legislatore italiano ha provveduto a recepire tutta una serie di direttive che andavano a completare il quadro legislativo di riferimento relativo alle prove da effettuarsi sui telai di protezione da installare anche su tipologie di trattori non contemplati nella precedente legislazione, quali i trattori a carreggiata stretta (vedi direttiva 86/298/CEE e 87/402/CEE) e trattori a cingoli (vedi codice 8 OCSE di cui alla Direttiva 2003/37/CE).
Per quanto riguarda il parco macchine usato, assume particolare rilevanza quanto previsto dal D. Lgs 359/99 con il quale sono dettate regole per quanto riguarda i trattori agricoli o forestali già messi a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998. Il D.Lgs. n. 359/99 dà attuazione alla direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva n. 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
Con tale decreto il legislatore modifica e integra il titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro” del D.Lgs. n. 626/1994 apportando considerevoli cambiamenti agli artt. 35, 36 e 37. Il Decreto prevede che il datore di lavoro adegui ai requisiti di cui all’allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate dal predetto allegato già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 (tale termine, con Legge 1° marzo 2002, n. 39 art. 20, è stato differito al 5 dicembre 2002 limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 dell’allegato XV del D. Lgs. 359/99).
Il punto 1.3 dell’allegato XV del suddetto decreto relativo alle attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo richiama l’esigenza di limitare i rischi derivanti da un ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro stessa, attraverso l’integrazione di idonei dispositivi di protezione (cabina o telaio di protezione). Inoltre, se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell’attrezzatura di lavoro e il suolo, la norma prevede che debba essere installato un sistema di ritenzione del conducente ad esempio una cintura di sicurezza.
Fermo restando quanto sopra al fine di fornire utili informazioni tecniche per l’aasolvimento degli obblighi previsti l’ISPESL, su richiesta del coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Attività Produttive, ha istituito uno specifico gruppo di lavoro al quale hanno partecipato, con propri rappresentanti, le istituzioni suddette, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le associazioni di categoria ed esperti del mondo accademico e industriale. Nell’ambito di tale gruppo di lavoro sono stati individuati i requisiti tecnici che devono essere posseduti dai dispositivi di protezione in caso di ribaltamento per tutte le tipologie di trattori già messi a disposizione dei lavoratori e non dotati di dispositivo di protezione in fase di prima immissione sul mercato. I risultati del Gruppo di Lavoro sono stati pubblicati nella linea guida nazionale per l’installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento consultabile sul sito internet dell’ISPESL alla pagina dedicata alle linee guida tecniche (http://www.ispesl.it/Linee_guida/tecniche/index.htm) -


Sistema di ritenzione del conducente – la cintura di sicurezza

Come già detto il punto 1.3 dell’allegato XV del D. Lgs. 359/99 richiama l’esigenza di limitare i rischi derivanti dal ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro attraverso l’integrazione di idonei telai di protezione in caso di ribaltamento e di un sistema di ritenzione del conducente, ad esempio una cintura di sicurezza.
L’adeguamento dei trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli a questa ultima prescrizione supplementare, ha mostrato alcuni punti di criticità connessi soprattutto ad una diffusa mancanza di tali dispositivi nei trattori di nuova immissione sul mercato e a vincoli di natura tecnica e procedurale per quanto riguarda il parco macchine usato.
In relazione al primo punto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n° 11 del 13 marzo 2005 è definitivamente intervenuto per chiarire alcuni aspetti, relativi alla disciplina e all’uso dei trattori agricoli e forestali, che da lungo tempo sono stati oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori. Difatti, fermo restando quanto previsto all’articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 626/94 che vieta la fabbricazione e la vendita di attrezzature di lavoro non rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative o regolamentari vigenti, con tale circolare è stato definitivamente richiamato l’obbligo di costruire e commercializzare  trattori (a cingoli e a ruote) dotati dei sistemi di protezione del posto di guida vale a dire telai di protezione abbinati a sedili muniti di cinture di sicurezza, intese come sistema per trattenere il lavoratore all’interno del volume di sicurezza garantito dal telaio.
Per quanto riguarda invece le criticità relative ai vincoli di natura tecnica e procedurale connesse con il parco trattori usati il gruppo di lavoro istituto presso l’ISPESL ha individuato i criteri tecnici e definito le necessarie procedure per il corretto montaggio delle cinture di sicurezza. I risultati del gruppo di Lavoro sono stati pubblicati nella linea guida nazionale dell’ISPESL per l’installazione dei sistemi di ritenzione del conducente consultabile sul sito internet dell’ISPESL alla pagina dedicata alle linee guida tecniche (http://www.ispesl.it/Linee_guida/tecniche/index.htm).





 
 
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